Assemblea Nazionale

L’attuale composizione è la seguente:

1. Ciro Lomonte (Presidente)

2. Giorgio Badalamenti (vice Presidente)

3. Liliana Bortolin

4. Giovanni Cappello

5. Amelia Cassataro

6. Alfonso Genchi

7. Marco Lo Dico

8. Vincenzo Lotà

9. Emilia Maggio

10. Anna Manzo

11. Renato Meli

12. Giuseppina Nicolosi

13. Alessandro Nobile

14. Gabriella Pellerito

15. Angela Romano

16. Sebastiano Sagona

17. Carmelo Sardella

18. Francesco Speciale

19. Maria Angela Suraci

20. Giuseppe Varvaro

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 1 – Funzione dell’Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, ha competenza piena sull’indirizzo della politica del Movimento, nonché di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.

Essa delega, per le decisioni di ordinaria amministrazione della vita politica e organizzativa del Movimento, la Direzione Nazionale.

L’Assemblea rappresenta il Movimento nella sua interezza tra la celebrazione di un Congresso Nazionale e il successivo, e può quindi prendere qualunque decisione nell’interesse del Movimento, fatta sempre salva la possibilità, secondo le norme di diritto comune, di convocare sugli stessi temi un’Assemblea straordinaria di tutti gli iscritti.

Sono richiamate integralmente tutte le disposizioni dell’art. 10, le quali sono immediatamente esecutive.

Art. 2 – Presidenza dell’Assemblea Nazionale

Il lavoro dell’Assemblea Nazionale è promosso, coordinato e diretto dal Presidente della stessa, il quale può dare delega su specifiche funzioni, preferibilmente a componenti della stessa Assemblea Nazionale.

Il Presidente chiama, in ogni seduta, un componente alle funzioni di Segretario.

Art. 3 – Convocazione dell’Assemblea Nazionale

La convocazione dell’Assemblea spetta al Presidente, il quale è tenuto a convocarla quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei suoi componenti. Non è ammessa la convocazione telematica dell’Assemblea Nazionale.

Art. 4 – Ordine del giorno

Il Presidente, anche su istanza dei singoli componenti dell’Assemblea Nazionale, formula preventivamente l’ordine del giorno.

L’ordine del giorno può comprendere: dibattiti su questioni politiche, mozioni e deliberazioni. E’ sempre inserito quale ultimo punto all’ordine del giorno le “varie ed eventuali”, da discutere solo al termine dei precedenti punti, e con l’impossibilità di procedere nello stesso ad altro che a discussioni politiche, senza atti aventi conseguenze politiche o giuridiche, quali mozioni o deliberazioni.

Art. 5 – Votazioni

Le votazioni dell’Assemblea sono valide se presenti la maggioranza dei componenti, esclusi coloro che fanno pervenire tempestivamente comprovate, urgenti e indifferibili motivazioni tali da considerare l’assenza giustificata. Gli impegni personali o lavorativi, fatti salvi i casi di salute, non sono considerati assenze giustificate. Le votazioni sono valide altresì se approvate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità la votazione non è approvata.

Art. 6 – Commissioni

Al fine di svolgere determinati compiti, deliberati in Assemblea plenaria, questa può costituire al proprio interno Commissioni, permanenti o temporanea, determinando funzioni e durata. Le Commissioni, al proprio interno, adottano il medesimo regolamento dell’Assemblea, e possono preparare schemi di deliberazione, da sottoporre poi all’Assemblea plenaria per la deliberazione definitiva. Qualora il Presidente non faccia parte delle Commissione, questi ha diritto comunque di partecipare ai lavori della medesima.

Art. 6 – Verbali e deliberazioni

Il Segretario della seduta tiene registrazione del verbale e delle deliberazioni dell’Assemblea nazionale che ha l’obbligo di trasmettere alla Segreteria del Partito perché ne tenga opportuna archiviazione e, quando necessario, documentazione pubblica sul sito istituzionale.

Art. 7 – Norma di chiusura

L’Assemblea Nazionale può deliberare ogni altra norma procedurale necessaria al proprio funzionamento all’interno della medesima, con semplice mozione d’ordine, ove il presente regolamento non fosse sufficiente allo scopo.

Art. 8 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non normato dal presente Regolamento, né da esplicita deliberazione dell’Assemblea Nazionale, si fa rinvio alle norme di diritto comune sulle delibere assembleari delle associazioni di diritto privato o di altre formazioni sociali riconducibili all’autonomia privata, quali condomini, società, consorzi, secondo i principi generali dell’ordinamento.