Esecutivo Giovanile

Al Congresso Nazionale di Siciliani Liberi, che si è svolto a Pergusa il 17 novembre 2024, la candidata Segretaria Nazionale ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per presentare una lista di membri dell’Esecutivo giovanile. Si riserva di nominare appena possibile un nuovo gruppo direttivo.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Riconoscimento e scopi

  1. In accordo con quanto previsto dall’art. 15 del suo Statuto, Siciliani Liberi, consapevole del prezioso contributo delle giovani generazioni alla vita politica, promuove la partecipazione delle stesse alle attività del Movimento, favorisce la formazione ideale e politica dei suoi giovani iscritti e sostenitori e, per tali ragioni, riconosce l’esistenza di un’organizzazione interna al Movimento sotto la denominazione di Giovani Siciliani Liberi, in sigla GSL.
  2. L’organizzazione costituisce l’unità dei giovani aderenti a Siciliani Liberi e persegue il raggiungimento degli scopi indicati all’art. 1 dello Statuto del Movimento. A tal fine essa si impegna ad operare, attraverso metodi democratici e pacifici, per difendere il diritto dei giovani siciliani a costruire il loro futuro nella terra che gli appartiene, contribuendo al suo benessere, al suo risveglio culturale ed alla sua rigenerazione etica e politica.

Art. 2 – Attività

  1. Le attività di Giovani Siciliani Liberi sono finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:
    a) ampliare la base giovanile di Siciliani Liberi mediante un efficace radicamento territoriale;
    b) diffondere i principi sanciti dal Manifesto del Movimento ed i programmi elettorali dello stesso;
    c) promuovere e costituire organizzazioni scolastiche ed universitarie basate sui predetti principi;
    d) dar vita e/o partecipare ad iniziative di interesse umanitario, sociale, culturale, artistico e sportivo;
    e) costruire legami di collaborazione con affini organizzazioni giovanili in patria e all’estero.
  2. Le suddette attività devono essere realizzate in sinergia con gli organi dirigenti di Siciliani Liberi

Art. 3 – Simbolo

  1. Il simbolo dell’organizzazione è costituito da un cerchio intersecante la dicitura GIOVANI SICILIANI LIBERI disposta con andamento circolare in alto e la dicitura GSL posta in basso con il medesimo andamento. Le due diciture spezzano la continuità del cerchio il quale non ha punti di contatto con le diciture stesse.
    Il colore utilizzato per i caratteri del logo è il blu. Il carattere tipografico utilizzato è il Bebas Neue.
    All’interno, lo spazio circolare è suddiviso in quattro settori angolari di 90 gradi ciascuno, ruotati di 45 gradi rispetto all’orientamento nord-sud. Lo spazio dei due settori di sinistra e di destra è suddiviso in nove bande orizzontali, della stessa larghezza, cinque di colore giallo e quattro di colore rosso. Partendo dall’alto, la prima, la terza, la quinta, la settima e la nona banda sono di colore giallo, le restanti di colore rosso.
    Nei due settori posti in alto ed in basso del logo sono rappresentate due aquile araldiche di colore nero, imbeccate, lampassate e membrate di rosso.
  2. Titolare del simbolo dell’organizzazione è il Coordinatore nazionale di Giovani Siciliani Liberi. Tale simbolo sarà usato come contrassegno per tutti i tipi di attività posti in essere dall’organizzazione con le eventuali modifiche e/o aggiunte che si riterranno necessarie allo scopo, approvate dalla Direzione nazionale di Siciliani Liberi.

TITOLO II – ADESIONE ALL’ORGANIZZAZIONE

Art. 4 – Modalità di adesione

  1. L’adesione all’organizzazione è libera e volontaria, da esprimere al momento dell’iscrizione a Siciliani Liberi o dell’ottenimento della qualifica di sostenitore del Movimento.
  2. La predetta adesione si perfeziona tramite l’iscrizione ad un apposito registro degli aderenti.
  3. Ha diritto di aderire all’organizzazione chi abbia un’età compresa tra i 16 e i 30 anni compiuti, sia in possesso della tessera di iscritto a Siciliani Liberi valida per l’anno in corso e si impegni a rispettare lo Statuto e i Regolamenti del Movimento. Possono altresì partecipare alla vita di Giovani Siciliani Liberi i sostenitori del Movimento in età compresa tra i 16 e i 30 anni compiuti.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

  1. Gli iscritti e i sostenitori aderenti a Giovani Siciliani Liberi hanno diritto di:
    a) essere informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita dell’organizzazione, attraverso i canali di comunicazione ufficiali della stessa;
    b) partecipare alle consultazioni interne a loro riservate quali referendum e forum telematici.
  2. I soli iscritti hanno altresì diritto di:
    a) partecipare alle votazioni per le cariche di natura elettiva previste dal presente Regolamento;
    b) proporre – nel rispetto delle modalità e dei requisiti di eleggibilità previsti dal Movimento – la propria candidatura per le predette cariche.
  3. Gli aderenti sono tenuti al rispetto dei doveri sanciti dagli articoli 5 e 6 dello Statuto di Siciliani Liberi.
  4. Gli aderenti che ricoprono incarichi negli organi di indirizzo politico, esecuzione e disciplina previsti dall’art. 8 dello Statuto di Siciliani Liberi mantengono i diritti e i doveri derivanti dall’appartenenza all’organizzazione giovanile.
  5. La cancellazione dagli appositi registri degli iscritti e dei sostenitori di Siciliani Liberi comporta l’automatica decadenza dall’adesione a GSL e da eventuali cariche – elettive e non – ricoperte all’interno dell’organizzazione.

Art. 6 – Sanzioni

  1. Gli aderenti a Giovani Siciliani Liberi sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall’art. 7 dello Statuto del Movimento e alla potestà disciplinare degli organi indicati all’art. 28 dello stesso.
  2. In caso di comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi dell’organizzazione, il Coordinatore nazionale può proporre l’adozione di misure disciplinari presso la Direzione nazionale di Siciliani Liberi.

TITOLO III – ESECUTIVO E COORDINATORE NAZIONALE

Art. 7 – Composizione e funzioni

  1. L’Esecutivo nazionale è l’organo collegiale di governo che agisce nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Siciliani Liberi nonché dell’indirizzo politico generale del Movimento.
  2. L’Esecutivo nazionale è formato da cinque componenti eletti durante il Congresso nazionale di Siciliani Liberi nelle modalità previste dall’art. 9 dello Statuto del Movimento.
  3. Alla prima riunione – presieduta dal membro più anziano – l’Esecutivo elegge al proprio interno il Coordinatore nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’Esecutivo è tenuto a trasmettere al Segretario nazionale di Siciliani Liberi copia del verbale di elezione del proprio Coordinatore nazionale.
  4. Il Coordinatore nazionale presiede l’Esecutivo, è responsabile della gestione finanziaria nonché garante del rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e dell’indirizzo politico generale stabilito da Siciliani Liberi. Agisce in qualità di portavoce di Giovani Siciliani Liberi, è titolare della concessione all’uso del simbolo, ne gestisce l’utilizzo e ne risponde ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 dello Statuto del Movimento. È altresì componente di diritto della Direzione nazionale di Siciliani Liberi.
  5. Il Coordinatore nazionale può designare un Vice-coordinatore tra gli altri componenti dell’Esecutivo e delegargli alcune funzioni. In caso di impedimento temporaneo del Coordinatore e del Vice-coordinatore, l’Esecutivo provvede a indicare un facente funzione tra i suoi componenti.
  6. Se un componente dell’Esecutivo cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, il Segretario nazionale nomina sostituto, per la parte restante del mandato, il primo dei non eletti della lista di appartenenza del cessante. In caso di esaurimento della lista il Segretario procede per cooptazione.
  7. Se la cessazione della carica riguarda il Coordinatore, l’Esecutivo, reintegrato come previsto dal comma precedente, procede alla elezione del nuovo Coordinatore entro 30 giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il Segretario nazionale provvede alla nomina di un commissario.
  8. Il Coordinatore nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni. Coloro che compiono il trentesimo anno di età mentre ricoprono l’incarico di componente dell’Esecutivo hanno facoltà di mantenerlo fino al termine del mandato.
  9. L’Esecutivo è convocato dal Coordinatore, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
  10. L’Esecutivo è tenuto a trasmettere alla Segreteria e alla Direzione di Siciliani Liberi un resoconto annuale delle attività intraprese.

 

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE

 

Art. 8  – Distretti

  1. L’Esecutivo, in funzione del numero e della distribuzione territoriale degli iscritti, può stabilire temporanei accorpamenti di Distretti, al fine di consentire una più funzionale organizzazione.
  2. Sono organi del Distretto: l’Esecutivo e il Coordinatore distrettuale.
  3. Il funzionamento degli organi dirigenti, la loro composizione e le modalità di elezione sono analoghi ai corrispondenti organi di livello nazionale.
  4. In caso di gravi inadempienze degli organi dirigenti del Distretto, sentito il parere del competente Segretario distrettuale di Siciliani Liberi, il Coordinatore nazionale ha facoltà di commissariare, con atto motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, detti organi.
  5. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’art. 13 dello Statuto del Movimento.

 

TITOLO V – GESTIONE FINANZIARIA

 

Art. 9 –  Finanze dell’organizzazione

  1. I mezzi finanziari dell’organizzazione giovanile sono costituiti da un fondo stanziato annualmente dalla Direzione nazionale per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
  2. Il Coordinatore nazionale è responsabile della gestione e della rendicontazione di detto fondo alla Direzione nazionale di Siciliani Liberi. Nell’esercizio degli adempimenti connessi a tale responsabilità il Coordinatore può delegare alcune funzioni ad altri componenti dell’Esecutivo.
  3. L’Esecutivo nazionale predispone il rendiconto finanziario dell’organizzazione giovanile e lo sottopone all’approvazione definitiva della Direzione nazionale di Siciliani Liberi.

 

TITOLO VI – GARANZIE

 

Art. 10 – Rapporti con la Segreteria

  1. Al fine di assicurare il collegamento e la comunicazione tra l’Esecutivo e la Segreteria di Siciliani Liberi, quest’ultima può delegare un proprio componente in qualità di responsabile dei rapporti tra i due organi, i quali possono altresì concordare la convocazione di riunioni congiunte a cadenza periodica.
  2. In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, dei Regolamenti e delle Direttive degli organi del Movimento, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell’Esecutivo nazionale, il Segretario di Siciliani Liberi può intervenire adottando, sentito il parere della Direzione nazionale, i provvedimenti di sospensione, revoca e nomina di un organo commissariale. Per quanto non previsto dal presente comma si fa riferimento all’art. 28 – Sezione D dello Statuto.

Art. 11 – Incompatibilità

  1. Ad eccezione del Coordinatore nazionale, componente di diritto della Direzione nazionale di Siciliani Liberi, la carica di membro dell’Esecutivo è incompatibile con altri ruoli negli organi di indirizzo politico, esecuzione e disciplina previsti dall’art. 8 dello Statuto del Movimento.

Art. 12 – Regolamento

  1. In accordo con quanto previsto dall’art. 27 dello Statuto di Siciliani Liberi, il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche sono sottoposti all’approvazione della Direzione nazionale del Movimento.
  2. L’Esecutivo nazionale, tramite il suo Coordinatore, può proporre modifiche del Regolamento alla Direzione nazionale.
  3. L’Esecutivo nazionale può adottare, a fini organizzativi, un suo regolamento interno, purché compatibile con il presente e con lo Statuto di Siciliani Liberi.
  4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto di Siciliani Liberi.

 

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE

 

Art. 13 – Requisiti anagrafici

  1. Nei primi tre anni di attività dell’organizzazione, a decorrere dalla data del I° Congresso nazionale, potranno aderirvi gli iscritti a Siciliani Liberi in età non superiore a 35 anni al 31 dicembre 2017. La conseguente deroga al comma 3, art. 4 del presente Regolamento decadrà al termine del periodo sopra indicato.